La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. Nella giornata di martedi 8 febbraio, l’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 e il 41.  Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi lo scorso 3 novembre. Di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum. Dunque, nella prossima ed imminente nuova edizione di “Italiani o it-alieni?”, dedicato ai 12 principi fondamentali della Costituzione, verrà riportata la importante modifica. Finora l’articolo 9 recitava così:

Dopo l’approvazione del Parlamento, verranno aggiunte le seguenti modifiche:

Il progetto di legge costituzionale approvato  interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di introdurre la tutela dell’ambiente nelle loro previsioni. Più nel dettaglio, il 19 gennaio 2022 la I  Commissione della Camera dei deputati ha concluso l’esame, in seconda lettura, del testo che introduce un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

È al contempo oggetto di modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell’articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

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